PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il ruolo di complemento dei magistrati onorari ad esaurimento, a cui accedono, a domanda, i vice procuratori onorari e i giudici onorari di tribunale, incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi degli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies, 42-sexies, 42-septies, 43-bis, 71, 71-bis e 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o che abbiano prestato servizio in tali ruoli per almeno un triennio.

Art. 2.

      1. I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale sono immessi a tempo indeterminato nelle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e di giudice di tribunale a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli della magistratura;

          b) non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età.

Art. 3.

      1. Per l'immissione nel ruolo istituito dall'articolo 1, gli interessati devono presentare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Consiglio superiore della magistratura, inoltrandola per il tramite della procura della Repubblica presso la quale prestano o hanno prestato servizio, specificando i titoli di preferenza ai fini della nomina.

 

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      2. La disponibilità a prestare servizio presso le sedi di tribunale qualificate «a rischio» è considerata titolo di preferenza prevalente rispetto a tutti gli altri.

Art. 4.

      1. Una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura, entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 3, redige graduatorie separate per i sostituti procuratori e per i giudici di tribunale.
      2. Il personale di cui al comma 1 assume servizio presso le sedi assegnate entro un mese dalla pubblicazione delle relative graduatorie nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Art. 5.

      1. Gli avvocati, dal momento di immissione nel ruolo di complemento dei magistrati onorari ad esaurimento, sono sospesi dall'albo professionale di appartenenza.

Art. 6.

      1. Al personale reclutato ai sensi della presente legge sono attribuiti lo stato giuridico, le prerogative e le guarentigie spettanti ai magistrati di ruolo. Esso percepisce lo stipendio spettante ai magistrati di pari grado, con tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria e i successivi miglioramenti.

Art. 7.

      1. Per la durata dell'incarico, gli oneri assistenziali e previdenziali relativi ai soggetti di cui all'articolo 5 sono versati dal Ministero della giustizia alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati con riferimento allo scaglione di reddito.

 

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Art. 8.

      1. Il Ministro della giustizia, ai fini dell'immissione nei ruoli ordinari della magistratura, bandisce ogni anno un corso-concorso, per un numero di posti pari al 10 per cento di quelli da bandire con concorso ordinario, riservato al personale reclutato ai sensi dell'articolo 1 e finalizzato al perfezionamento della preparazione tecnico-pratica. Al termine del corso-concorso i candidati sostengono una prova scritta di carattere pratico, differenziata a seconda delle funzioni giudicanti o requirenti, consistente nella redazione di uno degli atti tipici delle rispettive funzioni. Non si applica l'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 9.

      1. Il corso-concorso di cui all'articolo 8 ha la durata di nove mesi ed è organizzato presso l'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, secondo la normativa che ne disciplina le attività formative.
      2. I criteri di valutazione, le modalità di svolgimento della prova pratica di cui all'articolo 8 ed il punteggio da attribuire alla medesima sono stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Art. 10.

      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

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Art. 11.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.